La Corte costituzionale si pronuncia in tema di adozione (Corte costituzionale, sent. 28 settembre 2023, n. 183)

Con la sentenza n. 183 la Corte costituzionale ha affermato che l’attuale disciplina dell’adozione
piena non impedisce al giudice di prevedere, nel preminente interesse del minore, che vengano
mantenute talune relazioni socio-affettive con componenti della famiglia d’origine, ritenendo così
infondate le questioni di legittimità costituzionale che erano state sollevate sull’articolo 27, co. 3,
della legge n. 184 del 1983.
Nello specifico, i giudici costituzionali hanno chiarito che il riferimento operato dalla disposizione
alla cessazione dei rapporti con i componenti della famiglia d’origine riguarda sempre i legami
giuridico-formali di parentela. Diversamente, per le relazioni di natura socio-affettiva non si può
ritenere, in termini assoluti, che la loro cessazione realizzi in ogni caso l’interesse del minore.
Non è, dunque, precluso al giudice verificare in concreto che, «sulla scorta degli indici normativi
desumibili dalla stessa legge n. 184 del 1983, letti nella prospettiva costituzionale della tutela del minore e
della sua identità», risulti nel suo preminente interesse mantenere «significative, positive e consolidate
relazioni socio- affettive con componenti della famiglia d’origine», che non possono «sopperire allo stato di abbandono» del minore stesso. Emblematico è il caso della relazione tra fratelli e sorelle non adottati
dalla stessa coppia.
La Corte costituzionale, ai fini dell’accertamento in concreto del preminente interesse del minore, ha
sottolineato l’importanza che riveste nella disciplina in materia di adozione l’ascolto dell’adottando,
rilevando, inoltre, come tale disciplina consenta già ora al giudice di tenere adeguatamente conto di
tutti gli interessi coinvolti.

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