Con sentenza n. 88 del 2023, la Corte costituzionale ha stabilito che, nel caso di reati di lieve entità,
non può essere automaticamente respinta la richiesta dello straniero di rinnovo del permesso di
soggiorno per motivi di lavoro e che la decisione sul rinnovo spetta al questore, a seguito di
opportuna valutazione circa la pericolosità sociale del richiedente.
La Corte ha così dichiarata l’illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 3, e 5, comma 5, del
d.lgs. numero 286 del 1998 nella parte in cui ricomprendono, tra le ipotesi di condanna che
impediscono automaticamente il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, anche quelle per il
reato di “piccolo spaccio” e vendita di merci contraffatte, senza prevedere che l’autorità
competente verifichi in concreto la pericolosità sociale del richiedente. Con tale pronuncia il
giudice costituzionale ha sostanzialmente superato il suo precedente orientamento espresso nella
sent. n. 148 del 2008, facendo leva sulla evoluzione sia della giurisprudenza costituzionale, sia di
quella convenzionale in tema di proporzionalità in relazione all’art. 8 CEDU.