L’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, letto alla luce dell’articolo 47 e dell’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che, qualora la sospensione dell’esecuzione di una pena privativa della libertà sia revocata, per effetto di una nuova condanna penale, e sia emesso un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esecuzione di tale pena, tale condanna penale, pronunciata in contumacia, costituisce una «decisione» nel senso di cui a tale disposizione. Ciò non si verifica nel caso della decisione che revoca la sospensione dell’esecuzione di detta pena. L’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/58, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretato nel senso che autorizza l’autorità giudiziaria dell’esecuzione a rifiutare di consegnare allo Stato membro emittente la persona ricercata, qualora risulti che il procedimento che ha condotto a una seconda condanna penale di tale persona, determinante per l’emissione del mandato d’arresto europeo, si è svolto in contumacia a meno che il mandato d’arresto europeo contenga, per quanto riguarda tale procedimento, una delle indicazioni previste da tale disposizione alle lettere da a) a d). La decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, letta alla luce dell’articolo 47 e dell’articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretata nel senso che osta a che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione rifiuti di consegnare la persona ricercata allo Stato membro emittente sulla base del motivo che il procedimento che ha portato alla revoca della sospensione della pena privativa della libertà per la cui esecuzione è stato emesso il mandato d’arresto europeo si è svolto in contumacia, o subordini la consegna di tale persona alla garanzia che essa potrà beneficiare, in tale Stato membro, di un nuovo processo o di un ricorso in appello che consenta di riesaminare una simile decisione di revoca o la seconda condanna penale inflittale in contumacia e che risulta determinante per l’emissione di tale mandato.
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