Il principio di non discriminazione in base alla nazionalità, sancito dall’articolo 18 TFUE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che la competenza dei giudici dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dell’attore, come prevista all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sesto trattino, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, sia subordinata ad un periodo minimo di residenza dell’attore, immediatamente precedente alla sua domanda, di sei mesi inferiore rispetto a quello previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quinto trattino, di tale regolamento, in quanto l’interessato è un cittadino di tale Stato membro.
Post correlati
Protezione dei minori dai rischi del cyberspazio (AGCOM, Linee guida del 25 gennaio 2023, delibera n. 9/23/CONS
2 Marzo 2023
La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di protezione internazionale e di interesse superiore del minore (CGUE, Decima Sezione, 16 febbraio 2023, C-745/21)
2 Marzo 2023
La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di motivazione delle decisioni giudiziarie che autorizzano l’utilizzo di tecniche investigative speciali (CGUE, Terza Sezione, 16 febbraio 2023, C-349/21)
2 Marzo 2023
É incostituzionale la disposizione legislativa che, eludendo la riserva di legge rinforzata ex art. 32, co. 2, Cost., conferisce alla sanità militare il potere di imporre al proprio personale una profilassi vaccinale senza indicazione delle patologie che essa intende contrastare (Corte cost., sent. 12 gennaio – 20 febbraio 2023, n. 25)
2 Marzo 2023
La fissazione di un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione nulla può essere disposta con decreto presidenziale. (Cons. Stato, Decr. Pres., sez. VII, n. 161 del 15 febbraio 2023)
2 Marzo 2023