Con la finalità di alleggerire il carico di responsabilità in capo ai pubblici dipendenti, l’art. 21, comma 2, d.l. n. 76/2020 ha introdotto una temporanea limitazione della responsabilità amministrativa, prevedendone l’applicazione unicamente per i danni cagionati da condotte dolose ovvero da omissione o inerzia. La disposizione, ponendosi in un sistema caratterizzato dalla sussistenza del c.d. doppio binario tra la giurisdizione civile e contabile, determinerà un necessario spostamento delle vicende contenziose dalla Corte dei conti al Giudice civile, avanti al quale le Amministrazioni dovranno proporre le azioni di rivalsa. Lo studio mira ad analizzare gli impatti concreti di tale fuga verso la giurisdizione civile, valutandone i risvolti sia in capo ai pubblici dipendenti, sia con riferimento all’organizzazione amministrativa.
Art. 21, paragraph 2, d.l. n. 76/2020 has introduced a temporary limitation of administrative liability, aiming at reducing the responsibility for public employees. In particular, this provision states that public employees are not subject to administrative liability unless the damages are caused by malicious conduct or by omission or inaction. However, taking into consideration the co-hesitance of civil and public jurisdiction, the aforesaid rule will determine a shift of the contentious events from the Court of Auditors to the civil Judge.
The paper analyses the real impacts of this new rule, evaluating the implications both for public employees and administrative organization.