Gli articoli 7 e 15 della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che impedisce a un giudice investito di un ricorso per risarcimento fondato su un’asserita discriminazione vietata da tale direttiva di esaminare la domanda diretta a far constatare la sussistenza di tale discriminazione, qualora il convenuto accetti di versare il risarcimento richiesto senza tuttavia riconoscere la sussistenza di detta discriminazione. Il giudice nazionale, investito di una controversia tra privati, è tenuto a garantire, nell’ambito delle sue competenze, la tutela giuridica spettante ai singoli in forza dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali disapplicando, all’occorrenza, qualsiasi disposizione contrastante della normativa nazionale.
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