La Corte di cassazione in tema di condanna ai soli effetti civili. (Cass. Pen. Sez. VI, 25 settembre-9 ottobre 2020, n. 28215)

In caso di annullamento, per mancata rinnovazione dell’assunzione di prove dichiarative decisive, della sentenza di appello, che, in accoglimento del gravame della parte civile, abbia riformato, con condanna ai soli effetti civili, la decisione assolutoria di primo grado, il rinvio per nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice penale, in quanto non è applicabile l’art.
622 c.p.p., permanendo, nonostante l’irrevocabilità della sentenza di assoluzione, un interesse penalistico alla vicenda, sotto il profilo della necessaria applicazione del principio di rilievo costituzionale del “giusto processo”, anche in presenza di questioni relative ai soli profili civilistici della stessa.

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