venerdì, Ott 16, 2026
Eventi
Lectio – La Corte costituzionale ha 70 anni: un bilancio
Festival FuturoPresente – Scienza, Etica e Società
SEMINARIO DI STUDI – Dopo il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026: autonomia ed indipendenza del giudice e dell’ordine giudiziario: tra aspettative incompiute e riforme possibili
XXII Convegno annuale Centro studi sulle proprietà collettive e la cultura del giurista “G. Cervati” – I domini collettivi fra possesso e proprietà
L’ultimo principio. Orizzonti e attualità della fraternità

NEWSLETTER

Iscriviti alla newsletter
Cerca
  • Rivista
    • Le ragioni di una nuova rivista
    • Organi
    • Regolamento di redazione
    • Regolamento per l’invio e la valutazione dei contributi
    • Codice etico
  • Fascicoli
    • Fascicoli 2026
    • Fascicoli 2025
    • Fascicoli 2024
    • Fascicoli 2023
    • Fascicoli 2022
    • Fascicoli 2021
    • Fascicoli 2020
    • Fascicoli 2019
    • Fascicoli 2018
    • Fascicoli 2017
    • Fascicoli 2016
    • Fascicoli 2015
    • Fascicoli 2014
    • Fascicoli 2013
    • Fascicoli 2012
  • Numeri monografici
    • I caratteri della democrazia parlamentare oggi
    • Diritto alla vita, dignità umana e autodeterminazione nel caso Cappato
    • Autonomie territoriali e principio di indivisibilità. Italia e Spagna
    • Disciplina elettorale e sistema dei partiti
    • Forum sulle riforme costituzionali
    • Famiglia e nuove formazioni sociali
    • I mutamenti costituzionali attraverso la giurisprudenza europea
    • Emergenza sanitaria e diritti fondamentali
    • Attualità
  • Giurisprudenza
    • Corte Costituzionale
    • Tar e Consiglio di Stato
    • Cassazione penale e Tribunali di merito
    • Cassazione civile e Tribunali di merito
    • Corte di Giustizia dell’UE
    • Corte Europea dei diritti dell’Uomo
    • Autorità amministrative indipendenti
    • Giurisprudenza straniera
    • Comunicati dalle Corti
  • Eventi
    • Convegni e Seminari
    • Bandi
  • Comunicati della Rivista
Reading: La Corte Costituzionale sul riconoscimento dello status di genitore alla “madre intenzionale” (Corte cost., sentenza 20 ottobre 2020 – 4 novembre 2020, n. 230)
Condividi
Font ResizerAa
  • Rivista
    • Le ragioni di una nuova rivista
    • Organi
    • Regolamento di redazione
    • Regolamento per l’invio e la valutazione dei contributi
    • Codice etico
  • Fascicoli
    • Fascicoli 2026
    • Fascicoli 2025
    • Fascicoli 2024
    • Fascicoli 2023
    • Fascicoli 2022
    • Fascicoli 2021
    • Fascicoli 2020
    • Fascicoli 2019
    • Fascicoli 2018
    • Fascicoli 2017
    • Fascicoli 2016
    • Fascicoli 2015
    • Fascicoli 2014
    • Fascicoli 2013
    • Fascicoli 2012
  • Numeri monografici
    • I caratteri della democrazia parlamentare oggi
    • Diritto alla vita, dignità umana e autodeterminazione nel caso Cappato
    • Autonomie territoriali e principio di indivisibilità. Italia e Spagna
    • Disciplina elettorale e sistema dei partiti
    • Forum sulle riforme costituzionali
    • Famiglia e nuove formazioni sociali
    • I mutamenti costituzionali attraverso la giurisprudenza europea
    • Emergenza sanitaria e diritti fondamentali
    • Attualità
  • Giurisprudenza
    • Corte Costituzionale
    • Tar e Consiglio di Stato
    • Cassazione penale e Tribunali di merito
    • Cassazione civile e Tribunali di merito
    • Corte di Giustizia dell’UE
    • Corte Europea dei diritti dell’Uomo
    • Autorità amministrative indipendenti
    • Giurisprudenza straniera
    • Comunicati dalle Corti
  • Eventi
    • Convegni e Seminari
    • Bandi
  • Comunicati della Rivista
> Blog > Giurisprudenza > Corte costituzionale > anno 2020 > La Corte Costituzionale sul riconoscimento dello status di genitore alla “madre intenzionale” (Corte cost., sentenza 20 ottobre 2020 – 4 novembre 2020, n. 230)
anno 2020Corte costituzionaleGiurisprudenza

La Corte Costituzionale sul riconoscimento dello status di genitore alla “madre intenzionale” (Corte cost., sentenza 20 ottobre 2020 – 4 novembre 2020, n. 230)

Di
Redazione
Pubblicato: 10 Novembre 2020
5 Min di lettura
Condividi

Con la sentenza n. 230 del 2020 la Corte costituzionale è intervenuta sulla delicata questione del riconoscimento della omogenitorialità. Pronunciandosi, infatti, sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale ordinario di Venezia in ordine alla legge n. 76/2016 sulle
unioni civili e al D.P.R. n. 396/2000 in materia di atti dello stato civile (come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera c), del d.P.R. 30 gennaio 2015, n. 26, in materia di filiazione) in quanto in contrasto con gli artt. 2, 3, co. 1 e 2, 30 e 117, co. 1,Cost., ha escluso che la predetta disciplina legislativa violi i diritti del minore o della c.d. “madre intenzionale”, unita civilmente a quella biologica, di un figlio, nato in Italia, ma concepito a seguito di fecondazione medicalmente assistita perfezionata all’estero. L’ampia e articolata motivazione di inammissibilità della questione fa espresso richiamo alla precedente giurisprudenza costituzionale, di legittimità e della Corte EDU in materia, evidenziando innanzitutto che il progetto di genitorialità basato su PMA può coinvolgere solo coppie di sesso diverso, essendo legislativamente impedito alle coppie dello stesso sesso di accedere, in Italia, a tale tecnica procreativa. Né tale esclusione diviene fonte di alcuna distonia o disparità di trattamento basata sull’orientamento sessuale (cfr. Corte cost. n. 221/2020), dovendosi considerare legittimo che una legge nazionale riservi il ricorso all’inseminazione artificiale a coppie eterosessuali sterili, attribuendole una finalità terapeutica: ciò proprio perché la situazione delle seconde non è paragonabile a quella delle prime (Corte EDU, sent. 15.03. 2012, Gas e Dubois contro Francia). La Corte ha inoltre ricordato che l’art. 30 Cost. “non pone una nozione di famiglia inscindibilmente correlata alla presenza di figli” e “[l]a libertà e volontarietà dell’atto che consente di diventare genitori […] non implica che […] possa esplicarsi senza limiti” (sent. n. 162 del 2014), in quanto tale libertà deve essere bilanciata “con altri interessi costituzionalmente protetti: […] particolarmente quando si discuta della scelta di ricorrere a
tecniche di PMA, le quali, alterando le dinamiche naturalistiche del processo di generazione degli individui, aprono scenari affatto innovativi rispetto ai paradigmi della genitorialità e della famiglia storicamente radicati nella cultura sociale”. Le stesse fonti europee (Carta di Nizza e CEDU), in materia di famiglia, rinviano in modo esplicito alle singole legislazioni nazionali e al rispetto dei principi ivi affermati. D’altronde, precisa la Corte, “[l]a circostanza che esista una differenza tra la normativa italiana e le molteplici normative mondiali è un fatto che l’ordinamento non può tenere in considerazione. Diversamente opinando, la disciplina interna dovrebbe essere sempre allineata, per evitare una lesione del principio di eguaglianza, alla più permissiva tra le legislazioni estere che regolano la stessa materia” (sent. n. 221/2019). Escluso, dunque, che i precetti di cui agli artt. 2, 3, 30 Cost. e i parametri europei e convenzionali, congiuntamente richiamati attraverso l’intermediazione dell’art. 117, primo comma, Cost., consentano l’interpretazione adeguatrice della normativa censurata, allo stesso modo però non ne autorizzano la reductio ad legitimitatem. Pertanto, se il riconoscimento della omogenitorialità, all’interno di un rapporto tra due donne unite civilmente, non è imposto dagli evocati precetti costituzionali, vero è anche che tali parametri neppure sono chiusi a soluzioni di segno diverso, valutazioni che solo il legislatore (al quale la Corte sembra indicare la via preferenziale della disciplina dell’adozione in casi particolari) può operare in una più penetrante ed estesa tutela del primario interesse del minore. E’, infine, da segnalare che la Corte ha confermato, in via preliminare, l’ordinanza (allegata alla sentenza de qua) “con la quale è stata esclusa l’ammissibilità dell’intervento dell’Avvocatura per i diritti LGBTI, poiché titolare di meri interessi indiretti e generali correlati ai suoi scopi statutari e non di un interesse direttamente riconducibile all’oggetto del giudizio principale”.

Corte cost. n. 230 del 2020Scarica

Iscriviti alla Newsletter

Per ricevere tutte le novità della Rivista
Loading
Accetto il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
Condividi questo Articolo
Facebook Email Copy Link Stampa

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Per ricevere tutte le novità della rivista
Loading

EVENTI

Lectio – La Corte costituzionale ha 70 anni: un bilancio

Lunedì 28 settembre 2026 - ore 11.30 - Università degli Studi di Salerno - Aula…

28 Settembre 2026

Festival FuturoPresente – Scienza, Etica e Società

Parma - 2, 3 e 4 ottobre 2026

22 Settembre 2026

SEMINARIO DI STUDI – Dopo il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026: autonomia ed indipendenza del giudice e dell’ordine giudiziario: tra aspettative incompiute e riforme possibili

10 giugno 2026, h. 9.45, Cassino - Campus Folcara

4 Giugno 2026

GIURISPRUDENZA

La Corte EDU sull’ergastolo ostativo (Corte EDU, I sez., sent. 3 settembre 2026, n. 23169/16)

Anno 2026Corte EDUGiurisprudenza
1 Ottobre 2026

Effettività della tutela giurisdizionale e garanzie conoscitive nel rito super-accelerato in materia di accesso (Consiglio di Stato, ad. plen., sent. 9 settembre 2026, n. 8)

Anno 2026GiurisprudenzaTar e Consiglio di Stato
1 Ottobre 2026

La Cedu sulla proporzionalità dei provvedimenti di demolizione ai danni di gruppi socialmente svantaggiati (CEDU, sez. III, sent. 25 agosto 2026, ric. n. 30915/2023)

Anno 2026Corte EDUGiurisprudenza
1 Ottobre 2026

ARTICOLI CORRELATI

I poteri della Suprema Corte in tema di riformulazione della pena irrogata dal giudice di merito che, in presenza di continuazione, superi la soglia prevista dall’art. 81 c.p. (Cass. Pen., sez. III, sent. 2 luglio – 14 novembre 2019, n. 46370)

Qualora l'aumento per la continuazione determinato dal giudice di merito superi il limite massimo del triplo della pena inflitta per…

anno 2019Cassazione penale e tribunali di meritoGiurisprudenza
26 Novembre 2019
Di
Redazione

Accesso alla pma per una coppia di donne: sollevata la questione di legittimità costituzionale.

Con l'ordinanza in esame, Il Tribunale di Pordenone solleva la questione di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 5 e 12…

atti di promovimentoCorte costituzionaleGiurisprudenza
20 Giugno 2019
Di
Redazione

L’irrilevanza penale della coltivazione destinata all’autoconsumo (Cass. pen., Sez. Un., 19 dicembre 2019 – 16 aprile 2020, sent. n. 12348)

Il reato di coltivazione di stupefacenti punito ai sensi dell’art. 73, d.P.R. 309/90 è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio…

anno 2020Cassazione penale e tribunali di meritoGiurisprudenza
27 Aprile 2020
Di
Redazione

ISSN 2240-9823

  • Direttore scientifico e responsabile | Prof. Vincenzo Baldini
  • Condirettori | Prof. Stelio Mangiameli, Prof. Fabrizio Politi, Prof. Vincenzo Tondi della Mura, Prof.ssa Agata Cecilia Amato Mangiameli

Link Utili

  • Codice etico
  • Regolamento di redazione
  • Privacy Policy

Contatti

info@dirittifondamentali.it

Seguici su:

La Rivista Dirittifondamentali.it è registrata presso il Tribunale di Cassino n. 830 del 14.6.2017. Rivista quadrimestrale inclusa nella classe A delle Riviste scientifiche dell’Area 12 – Scienze giuridiche
dirittifondamentali.it © – 2026

Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?

Utilizziamo i cookie per assicurarvi una miglior esperienza nella navigazione del nostro sito. Se resti su questa pagina assumeremo che tu abbia accettato questa condizione.