Per i processi pendenti in Corte di Cassazione durante il “periodo Covid” (che inteso in senso lato
va dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020) la fissazione “diretta” oltre il periodo emergenziale non esclude l’applicabilità della sospensione dei termini di prescrizione che deve intendersi operante per tutti i procedimenti “pendenti”, ed in gestione, nel periodo interessato dall’emergenza sanitaria anche se non sono stati preventivamente fissati nel periodo di congelamento dei termini. Non può infatti ritenersi che per l’operatività della sospensione sia obbligatoria la (pre)fissazione dei processi pendenti nell’arco di tempo in cui vige il congelamento dei termini (cui avrebbe dovuto far seguito un provvedimento di rinvio oltre il periodo emergenziale, salvi i casi eccezionali): aderire a tale interpretazione avallerebbe un formalismo (necessità della fissazione formale nel periodo Covid e successivo rinvio) incoerente con la ratio della normativa che ha disciplinato l’emergenza che è quella di trattare nel periodo Covid solo i provvedimenti (ritenuti) improcrastinabili.