Ai fini dell’integrazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ex art. 11, d.lgs. 74/2000 per “atto fraudolento” deve intendersi ogni atto di disposizione del patrimonio che abbia la sua causa nel pregiudizio alle ragioni creditorie dell’Erario. In particolare, è fraudolento qualsiasi atto che sia idoneo a rappresentare ai terzi una realtà (la riduzione del patrimonio del debitore) non corrispondente al vero, ciò in conformità alla ratio della fattispecie incriminatrice, consistente nella tutela della riscossione del credito erariale da qualsiasi attività volta a depauperare in modo fraudolento tale garanzia. Pertanto, la condotta è tipica ai sensi dell’art. 11, d.lgs. cit. laddove il contribuente riduca fittiziamente la garanzia generica offerta dai propri o altrui beni (art. 2740 c.c.), mediante una “simulazione” che segna l’offensività dell’agire criminoso.
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