L’articolo 45, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale la quale, ai fini della determinazione dell’importo della retribuzione di un lavoratore in qualità di docente scolastico presso un ente territoriale, prende in considerazione solo fino a un periodo complessivo massimo di tre anni i precedenti periodi di attività svolti da detto lavoratore presso un datore di lavoro diverso da tale ente, situato in un altro Stato membro, qualora l’attività in questione sia equivalente a quella che tale lavoratore è tenuto a svolgere nell’ambito della suddetta funzione di docente scolastico.
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