La domanda di riparazione per ingiusta detenzione, costituendo atto personale della parte che l’abbia indebitamente sofferta, può essere proposta soltanto da questa personalmente o per mezzo di procuratore speciale nominato nelle forme previste dall’art. 122 c.p.p. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure l’ordinanza che aveva ritenuto inammissibile l’istanza di riparazione priva di sottoscrizione della parte o del soggetto munito di procura speciale la quale, peraltro, recante una data di molto antecedente a quella del deposito in cancelleria dell’istanza, risultava separatamente formata e priva dell’indicazione del soggetto depositante).
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