Le Sezioni Unite si sono espresse sulla seguente questione: “se il curatore fallimentare sia legittimato a
chiedere la revoca del sequestro preventivo a fini di confisca e ad impugnare i provvedimenti in materia
cautelare reale quando il vincolo penale sia stato disposto prima della dichiarazione di fallimento“.
In riferimento alla problematica relativa alla legittimità dell’impugnazione della curatela avverso i
provvedimenti cautelari reali adottati precedentemente alla dichiarazione di fallimento, si era
registrato, invero, un contrasto interpretativo che ha richiesto l’intervento chiarificatore del supremo
consesso.
In particolare, l’ordinanza di rimessione sollecitava la revisione di un’affermazione di principio formulata da una precedente pronuncia delle Sezioni Unite nel senso della mancanza di legittimazione del curatore fallimentare a proporre impugnazione avverso il provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca dei beni della società fallita (Sez. U, n. 11170 del 25/09/2014, dep. 2015, Uniland s.p.a., Rv. 263685).
La Sezione remittente, tuttavia, riteneva di dover disattendere il principio di diritto affermato nella predetta sentenza Uniland del 2014, anche in considerazione di successive pronunce giurisprudenziali che avevano dapprima ammesso la legittimazione del curatore nei casi in cui il sequestro fosse successivo alla dichiarazione di fallimento, e poi ne avevano esteso l’operatività in determinati casi a prescindere da detta condizione.
In risoluzione del contrasto ermeneutico, le Sezioni Unite hanno ritenuto prevalenti le ragioni della procedura fallimentare – e dei creditori ammessi al fallimento – su quelle penali, riconoscendo la legittimazione del curatore fallimentare a chiedere la revoca del sequestro preventivo a fini di confisca e ad impugnare i provvedimenti in materia cautelare reale, anche ove il vincolo penale sia disposto prima della dichiarazione di fallimento.