La considerazione della natura della sospensione della patente di guida quale sanzione amministrativa accessoria a quella penale consente di escludere, sia che la stessa, diversamente da quanto opera per le pene accessorie penali, resti soggetta all’effetto estintivo determinato dal decorso del tempo nell’inattività degli organi preposti alla sua esecuzione, sia che le sia riferibile il regime di prescrizione quinquennale, stabilito dall’art. 209 C.d.S.. Tale norme rinvia alla disposizione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 28, per la quale il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal medesimo codice deve esercitarsi entro cinque anni, decorrenti dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Siffatta disciplina, per la diversità degli istituti, non può essere riferita a misura di tipo diverso in base ad un’operazione di interpretazione estensiva o analogica.
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