Un regime carcerario che prevede la reclusione in celle dalle dimensioni inferiori a tre metri quadrati può non configurare quel regime carcerario umanamente degradante che impedisce di dare esecuzione alla consegna della persona oggetto di un mandato di arresto europeo. Nel caso, invero, in cui sia assicurato un trattamento nel suo complesso umanamente accettabile (es. adeguate ore di aria), la violazione dell’esplicita prescrizione spaziale deve ritenersi compensata, non sussistendo pertanto alcun contrasto con l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e con l’art. 18, lett. h) della legge italiana n. 69/2005 che ha dato attuazione della decisione quadro 2002/584/Gai, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.
Post correlati
Tutela della riservatezza e violazione dei dati personali (GPDP, Provvedimento n. 659 del 2 novembre 2024)
29 Novembre 2024
La Corte di Cassazione si pronuncia circa la competenza territoriale relativa ad una diffamazione commessa attraverso una trasmissione televisiva (Cassazione penale sez. V – 10 ottobre 2024 – 14 novembre 2024, n. 41956)
29 Novembre 2024
La Corte di Cassazione ritiene manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, commi 1-bis e 3, e 19, comma 5, d.lgs. n. 159 del 2011 (Cass. Pen., sez. V, 1 ottobre 2024 – 6 novembre 2024, n. 40763)
29 Novembre 2024
LA CORTE COSTITUZIONALE HA DECISO LE QUESTIONI DICOSTITUZIONALITÀ DELLA LEGGE SULL’AUTONOMIADIFFERENZIATA
29 Novembre 2024
La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di sistemi nazionali di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti (CGUE, Quinta Sezione, 7 novembre 2024, C-126/23)
29 Novembre 2024