La determinazione dell’assegno di mantenimento per un figlio deve rispettare il principio diproporzionalità secondo le disposizioni dell’art. 337 ter comma 4 c.c., tenendo conto delle risorseeconomiche di entrambi i genitori, incluse le variazioni reddituali intervenute. La mancatavalutazione comparativa delle capacità economiche delle parti alla luce delle denunce dei redditicostituisce motivo di cassazione della sentenza d’appello.

