Ai sensi dell’art. 540, secondo comma, c.c., il diritto di abitazione a favore del coniuge superstite
sulla casa adibita a residenza familiare durante la vita del de cuius è configurabile solo se l’immobile
era di proprietà esclusiva del de cuius o in comunione tra costui e il coniuge superstite. Tale diritto
non sorge se l’abitazione è in comunione con terzi, rendendo inapplicabile l’intento del legislatore di
assicurare al coniuge superstite il godimento pieno del bene.

