La Cassazione sui presupposti del mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente (Cass. Civ., Sez. I, ord. 16 luglio 2025, n. 19623)

In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si
fonda l’esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della
cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda di esclusione, sono integrati: dall’età del
figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all’età
progressivamente più elevata dell’avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso
degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento; dall’effettivo
raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno
rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro; inoltre, l’onere della prova delle
condizioni che fondano il diritto al mantenimento – che è a carico del richiedente il mantenimento –
vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria
preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un
lavoro, richiede una prova particolarmente rigorosa per il caso del “figlio adulto” in ragione del
principio dell’autoresponsabilità delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il
mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativo..

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