No all’ascolto qualora possa essere fonte di ulteriore ansia e turbamento per il minore (Cassazione Civile, ord.17 giugno 2025, n. 16333)

Non è incoerente né censurabile in sede di legittimità la pronuncia che, in conformità a quanto
disposto dall’art. 473-bis.4 c.p.c. e ai costanti orientamenti di legittimità in ordine alla necessità di
motivazione, dà atto che i minori sono stati sentiti anche nel secondo grado su incarico della Corte
d’Appello sia dai Servizi Sociali che dalla Curatrice, aggiungendo, il giudice del gravame, che
l’audizione diretta è ritenuta sconsigliata dalla situazione nella quale si trovano i minori, i quali
hanno cominciato a comprendere le gravi condotte del padre, ma, nondimeno, stante l’affetto che
nutrono per lui, sono a disagio nel riferire le vicende passate del genitore in quanto tentano, a modo
loro, di non aggravarne la posizione. L’audizione dei due minori risulterebbe in siffatte condizioni
fonte di ulteriore ansia e tensione per gli stessi.

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