La Corte costituzionale si pronuncia sull’incremento della spesa per le prestazioni sanitarie sarde (Corte costituzionale, sent. 27 luglio 2024, n. 141)

Con la sentenza n. 141 la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 56 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023 e dell’art. 5, co. 1, della
legge reg. Sardegna n. 21 del 2023.
Attraverso tali disposizioni la Regione autonoma Sardegna, al fine di garantire i livelli essenziali di
assistenza e ridurre i tempi di attesa, ha autorizzato l’incremento della spesa per l’acquisto di
prestazioni sanitarie eccedendo i limiti previsti dalla normativa nazionale. Incremento che non è
stato ritenuto illegittimo dalla Corte costituzionale con riguardo ai vincoli di finanza pubblica recati
dalla legislazione statale, vincoli che, come ricordato dalla costante giurisprudenza della stessa
Corte, si applicano, di regola, anche ai soggetti ad autonomia speciale.
La Corte ha, inoltre, ricordato che i tetti di spesa costituiscono principi fondamentali di
coordinamento della finanza pubblica e, nel caso di specie, non si utilizzano per la Regione
autonoma Sardegna che provvede integralmente al finanziamento del proprio servizio sanitario
regionale. Il finanziamento integrale degli oneri del servizio sanitario regionale a carico del bilancio
sardo e l’assenza di condizioni che possano far ritenere di non poter applicare il predetto principio
(ossia la sottoposizione a un piano di rientro dal disavanzo finanziario in materia sanitaria o la
compromissione dei livelli essenziali delle prestazioni) comporta che lo Stato non possa intervenire
con norme di coordinamento finanziario che incidano sulla competenza regionale nella allocazione
della spesa sanitaria.

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