L’articolo 20 e l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, letti alla luce degli articoli 7 e 45 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che: ostano a una normativa
di uno Stato membro che non consente di riconoscere e di annotare nell’atto di nascita di un cittadino
di tale Stato membro il cambiamento di prenome e di identità di genere legalmente acquisito in un
altro Stato membro durante l’esercizio della sua libertà di circolazione e di soggiorno, con la
conseguenza di costringerlo ad avviare un nuovo procedimento, di tipo giudiziario, per il
cambiamento di identità di genere in tale primo Stato membro, procedimento che prescinde da tale
cambiamento già legalmente acquisito in tale altro Stato membro. Al riguardo, è irrilevante il fatto
che la domanda di riconoscimento e di annotazione del cambiamento di prenome e di identità di
genere sia stata presentata in tale primo Stato membro in una data in cui il recesso dall’Unione
europea dell’altro Stato membro aveva già avuto effetto.

