La Corte costituzionale si pronuncia sul meccanismo payback per le spese dei dispositivi medici (Corte costituzionale, sent. 24 luglio 2024, nn. 139 e 140)

Con le due sentenze n. 139 e n. 140 la Corte costituzionale è intervenuta sul meccanismo del payback,
regolato da diverse norme di legge. La principale disciplina, contenuta nell’art. 9-ter del d.l. n. 78 del
2015, dispone un tetto alla spesa regionale per i dispositivi medici. Sulla base di tale disciplina, se la
regione supera il tetto, le imprese che forniscono i dispositivi ai Servizi sanitari regionali sono tenute
a contribuire parzialmente al ripiano dello sforamento. Per gli anni dal 2015 al 2018 è espressamente
prevista la procedura di determinazione dell’ammontare del ripiano a carico delle singole imprese
(co. 9-bis, inserito nel 2022 nell’art. 9-ter menzionato).
Successivamente, le norme contenute nell’art. 8 del d.l. n. 34 del 2023 hanno istituito un fondo statale
da assegnare pro-quota alle regioni che nel menzionato periodo (2015-2018) abbiano superato il tetto
di spesa. Tali norme hanno, inoltre, consentito alle imprese fornitrici dei dispositivi di versare solo
il 48 per cento della rispettiva quota di ripiano, a condizione che rinunciassero a contestare in
giudizio i provvedimenti relativi all’obbligo di pagamento.
Inizialmente, con sentenza n. 139, la Corte costituzionale si è occupata delle disposizioni del 2023
dove, su ricorso della Regione Campania, ha dichiarato incostituzionale tale normativa nella parte
in cui condizionavano la riduzione dell’onere a carico delle imprese alla rinuncia, da parte delle
stesse, al contenzioso. Ora a tutte le imprese fornitrici è riconosciuta la riduzione dei rispettivi
pagamenti al 48 per cento.
Successivamente, con la sentenza n. 140, la Corte costituzionale, su rimessione del TAR Lazio, ha
dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015,
quanto al periodo 2015-2018. In tale sentenza la Corte ha precisato che, in relazione a tale periodo
(2015-2018), il legislatore ha dettato una disciplina apposita per il ripiano dello sforamento dei tetti
di spesa, e le regioni, con propri provvedimenti, hanno richiesto alle imprese le somme da esse
dovute. Tale ultima sentenza ha rilevato che il payback presenta di per sé diverse criticità, ma non
risulta irragionevole in riferimento all’art. 41 Cost., quanto al periodo 2015- 2018. Esso, infatti, pone
a carico delle imprese per tale arco temporale un contributo solidaristico, correlabile a ragioni di
utilità sociale, al fine di assicurare la dotazione di dispositivi medici necessaria alla tutela della salute
in una situazione economico-finanziaria di grave difficoltà. I giudici costituzionali hanno inoltre
affermato che tale meccanismo non risulta sproporzionato alla luce della significativa riduzione al
48 per cento dell’importo originariamente posto a carico delle imprese, riduzione ora riconosciuta
incondizionatamente a tutte le aziende in virtù della sentenza n. 139.
La Corte ha, inoltre, osservato che la disposizione censurata non contrasta con la riserva di legge
prevista dall’art. 23 Cost. per l’imposizione di prestazioni patrimoniali. Infine, la sentenza 140 ha
precisato che la disposizione censurata non ha natura retroattiva, in quanto il co. 9-bis dell’art. 9-ter,
introdotto nel 2022, si è limitato a rendere operativo l’obbligo di ripiano a carico delle imprese
fornitrici, senza influire, in modo costituzionalmente insostenibile, sull’affidamento che le parti
private riponevano nel mantenimento del prezzo di vendita dei dispositivi medici.

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