La Corte costituzionale si pronuncia sul divieto per i dirigenti sanitari in regime di rapporto di lavoro esclusivo con il servizio sanitario nazionale di svolgere attività libero-professionale intramuraria presso strutture sanitarie private accreditate (Corte costituzionale, sent. 31 luglio 2024, n. 153)

Con la sentenza n. 153 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47,
co. 1, della legge della Regione Liguria n. 20 del 2023 nella parte in cui consente, in via transitoria e
fino al 2025, alle «strutture private accreditate, anche parzialmente, con il Servizio sanitario
regionale, di avvalersi dell’operato di dirigenti sanitari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale
che abbiano optato per il regime di attività libero professionale intramuraria» (ALPI).
La Corte costituzionale ha affermato che tale previsione si pone in contrasto con un principio
fondamentale in materia di tutela della salute, vincolante per tutte le Regioni, che vieta ai medici che
abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo con il SSN e ai quali è dunque consentito svolgere
attività libero professionale solo intramoenia, di svolgere l’ALPI presso strutture sanitarie private
accreditate. Infatti, anche quando transitoriamente introdotte, in considerazione della carenza degli
spazi disponibili, le possibilità di un’ALPI “allargata” e del direttore generale di assumere le
specifiche iniziative per reperire fuori dall’azienda spazi sostitutivi, includendovi anche gli studi
professionali privati, è stata sempre ribadita l’espressa esclusione delle strutture sanitarie private
accreditate. Con tale divieto, stabilito dall’art. 1, co. 4, della legge n. 120 del 2007 e ripetutamente
affermato dal legislatore statale negli anni, il legislatore «ha inteso garantire la massima efficienza e
funzionalità operativa al servizio sanitario pubblico», evitando che «potesse spiegare effetti negativi
il contemporaneo esercizio da parte del medico dipendente di attività professionale presso
strutture» accreditate, con il «pericolo di incrinamento della funzione ausiliaria» della rete sanitaria
pubblica, che queste ultime svolgono. Diverso esito hanno trovato, invece, le censure di
incostituzionalità rivolte al co. 2 dello stesso art. 47 della legge della Regione Liguria n. 20 del 2023,
là dove consente, «[i]n via transitoria» e comunque solo «fino all’anno 2025», alle aziende sanitarie,
enti e istituti del SSR di acquisire dai propri sanitari prestazioni in regime di ALPI «[a]l fine di ridurre
le liste di attesa» e ovviare alla carenza di organico (prestazioni aggiuntive o integrative). La
disposizione regionale impugnata è, infatti, in linea con la normativa statale, ad eccezione della
previsione della possibilità che le prestazioni acquistate dall’azienda sanitaria dai propri dirigenti
sanitari in regime di ALPI siano effettuate presso strutture sanitarie accreditate.

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