Fondazioni lirico-sinfoniche: è incostituzionale la norma contenuta del D.L. 51/2023sui sovrintendenti dei teatri per evidente mancanza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza (Corte costituzionale, sent. 2 luglio 2024, n. 146)

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 (Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n. 87. La Corte ha ribadito che il ricorso allo strumento della decretazione d’urgenza, pur affidato all’autonoma scelta politica del Governo, è assoggettato a precisi «limiti costituzionali» e a «regole giuridiche indisponibili da parte della maggioranza, a garanzia della opzione costituzionale per la democrazia parlamentare e della tutela delle minoranze politiche». Tale potere normativo «non può giustificare lo svuotamento del ruolo politico e legislativo del Parlamento, che resta la sede della rappresentanza della Nazione (art. 67 Cost.)» e
dev’essere esercitato «nel rispetto degli equilibri costituzionalmente necessari».

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