Edilizia pubblica: è incostituzionale chiedere il requisito della residenza e del lavoro pregresso per l’assegnazione dell’alloggio (Corte costituzionale, sent. 2 luglio 2024, n. 147)

Con la sentenza in oggetto, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per
contrasto con l’art. 3 Cost., dell’art. 3, comma 1, lettera b), della legge della Regione
Piemonte 17 febbraio 2010, n. 3 ritenendo che il requisito della pregressa e protratta
residenza sul territorio regionale, così come quello della pregressa e protratta attività
lavorativa, pone un ostacolo al soddisfacimento del diritto all’abitazione che deve
invece basarsi sulla situazione di bisogno, rispetto alla quale la durata della
permanenza pregressa nel territorio regionale non presenta alcun collegamento logico.
Ad avviso della Corte la richiamata disposizione viola l’art. 3 per intrinseca
irragionevolezza, perché prevede requisiti del tutto non correlati con la funzione
propria dell’edilizia sociale. Inoltre determina una ingiustificata diversità di
trattamento tra persone che si trovano nelle medesime condizioni di fragilità e viola il
dovere della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana.

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