È compito dello Stato disciplinare i controlli sugli enti esponenziali dei domini collettivi in quanto enti di diritto privato (Corte costituzionale, sent. 21 maggio 2024, n. 152)

È incostituzionale la disposizione di cui all’art. 49, comma 1, lett. b), della legge reg.
Emilia-Romagna n. 6 del 2004, nella parte in cui rende applicabile alle partecipanze
agrarie la disciplina relativa a indirizzi e vigilanza disposta per gli enti dipendenti
dalla Regione dal titolo III, capo II della legge reg. Emilia-Romagna n. 24 del 1994.
La Consulta ha evidenziato come la legge n. 168 del 2017 abbia riconosciuto la
personalità giuridica di diritto privato agli enti esponenziali dei domini collettivi, cui
devono ascriversi le partecipanze agrarie, antica forma di proprietà collettiva di terreni.
Per cui, trattandosi di enti di diritto privato, spetta allo Stato, nell’esercizio della sua
competenza legislativa esclusiva nella materia «ordinamento civile», individuare i
contenuti dei controlli che le autorità pubbliche possono esercitare su tali enti.

Redazione Autore