La lontananza geografica non esclude il danno parentale per morte del fratello (Cass. Civ., Sez. III, sent. 15 luglio 2022, n. 22397)

Nella valutazione del danno da perdita del rapporto parentale per la morte del fratello residente in altro continente, la lontananza geografica non esclude automaticamente l’intensità del legame affettivo. È quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 22397/2022. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano liquidato il danno da perdita del rapporto parentale solo per moglie, figli e ascendente della vittima, respingendo invece il risarcimento per i fratelli residenti in altro continente. Gli Ermellini dichiarano che spetta ai congiunti della vittima provare – anche tramite presunzioni – «l’effettività e la consistenza della relazione affettiva e in particolare l’esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto». La convivenza con il familiare deceduto rileva, invece, solo nella quantificazione del danno.

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