Nella valutazione del danno da perdita del rapporto parentale per la morte del fratello residente in altro continente, la lontananza geografica non esclude automaticamente l’intensità del legame affettivo. È quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 22397/2022. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano liquidato il danno da perdita del rapporto parentale solo per moglie, figli e ascendente della vittima, respingendo invece il risarcimento per i fratelli residenti in altro continente. Gli Ermellini dichiarano che spetta ai congiunti della vittima provare – anche tramite presunzioni – «l’effettività e la consistenza della relazione affettiva e in particolare l’esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto». La convivenza con il familiare deceduto rileva, invece, solo nella quantificazione del danno.
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