Con ordinanza n.3150/2022 la Cassazione fa chiarezza in merito alla responsabilità dell’intermediario di viaggi. Quest’ultimo risponde delle obbligazioni tipiche di un mandatario o venditore, ma non anche degli inadempimenti dell’organizzatore o della non rispondenza dei servizi effettivamente offerti a quelli promessi e pubblicizzati, salvo che il viaggiatore non dimostri che l’intermediario, facendo uso della diligenza da lui esigibile in base all’attività esercitata, conosceva o avrebbe dovuto conoscere l’inaffidabilità del tour operator cui si era rivolto, oppure la non rispondenza alla realtà delle prestazioni da quello promesse e pubblicizzate.
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