Sul tema della responsabilità dell’esercente un’attività pericolosa, la Cassazione ribadisce la necessità di accertare la sussistenza del nesso di causalità tra l’attività svolta e il danno patito dal terzo. A tal fine, è richiesta la duplice condizione che l’attività costituisca un antecedente necessario dell’evento e che l’antecedente stesso non venga neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l’evento, e ciò anche quando esso sia attribuibile ad un terzo o allo stesso danneggiato. Nel caso in esame, le lesioni accusate dal pilota durante i giri in pista sono attribuibili esclusivamente allo stesso, avendo posto in essere una condotta imprudente, idonea ad interrompere il nesso di causalità tra la condotta del responsabile dell’attività pericolosa e l’evento.
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