La sentenza in epigrafe statuisce che nelle procedure di gara è onere dell’interessato adire l’autorità giudiziaria per l’immediata impugnazione delle clausole del bando o della lettera di invito che prescrivano il possesso di requisiti di ammissione o di partecipazione alla gara la cui carenza determina immediatamente l’effetto escludente, configurandosi il successivo atto di esclusione come meramente dichiarativo e ricognitivo di una lesione già prodotta; e non permettendo, dunque, in virtù di tale natura giuridica l’impugnazione dell’atto successivo.
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