L’alterazione dell’ordine delle prove fisiche stabilito nel bando di concorso rende illegittimo l’esito negativo (T.A.R. Lazio, sez. I bis, sent. 22 giugno 2020, n. 6912)

Per i giudici amministrativi di prime cure, è illegittimo l’operato della Commissione esaminatrice di un concorso per Ufficiali in servizio permanente, poiché ha alterato l’ordine delle prove sportive obbligatorie e facoltative stabilito dal bando di concorso, che stabiliva prima l’effettuazione delle prove obbligatorie, necessarie ai fini dell’idoneità al concorso, e solo successivamente le prove facoltative. L’ordine predisposto dal bando risponde a criteri di ragionevolezza, giacché le diverse prove fisiche si sono svolte tutte lo stesso giorno, pertanto è logico dedurre che le energie del candidato siano riservate prima alle prove obbligatorie, fondamentali per la stessa idoneità al concorso, e solo successivamente a quelle facoltative, sicuramente meno determinanti rispetto all’obiettivo finale.

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