L’aggiudicazione della gara per la fornitura di “dispositivi di protezione individuale e apparecchiature elettromedicali, dispositivi e servizi connessi, destinati all’emergenza sanitaria” deve essere annullata ai sensi dell’art. 21 – nonies l. n. 241 /1990 qualora si ritengano insussistenti i presupposti dell’estrema gravità ed urgenza richiesti dall’art. 56, primo comma, del c.p.a., stante la prospettazione del periculum in mora priva di circostanze concrete tali da imporre una sospensione immediata degli effetti dei provvedimenti impugnati (che per converso riguarderebbero l’imprescindibile urgenza dello Stato a definire la fornitura e non la posizione della parte istante le cui pretese attuali hanno al momento una valenza prettamente economica).
Post correlati
La Corte di Giustizia si pronuncia sulla cittadinanza dell’Unione europea (CGUE, Grande Sezione, 5 settembre 2023, C-689/21)
20 Settembre 2023
La Corte di Giustizia si pronuncia sul diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale (CGUE, Quarta Sezione, 7 settembre 2023, C-209/22)
20 Settembre 2023
False autocertificazioni “Covid”: inoperatività del nemo tenetur se detegere (Cass. pen., Sez. V, 31 maggio – 21 agosto 2023, n. 35276)
20 Settembre 2023
L’onore collettivo: diffamazione ai danni di una persona giuridica (Cass. pen., Sez. V, 5 giugno – 7 settembre 2023, n. 36931)
20 Settembre 2023
Una nuova tappa in materia di concorso esterno: necessaria la prova certa del patto con la consorteria (Cass. Pen., sez. VI, sent. 7 marzo – 28 agosto 2023, n. 35888)
20 Settembre 2023