Discrezionalità amministrativa in materia di sanzioni disciplinari e limiti al sindacato giurisdizionale (T.A.R. Lazio, sez. I bis, sent. 02 marzo 2020, n. 2689)

Il T.A.R. Lazio ha statuito che costituisce principio generale in tema di sanzioni disciplinari per i dipendenti pubblici, compresi i militari, quello secondo cui la pubblica amministrazione dispone di un’ampia sfera di discrezionalità nell’apprezzamento della gravità dei fatti e nella graduazione della sanzione disciplinare, fermo restando che l’applicazione della misura afflittiva deve conformarsi a parametri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto alla rilevanza dell’illecito ascritto; di conseguenza il Giudice Amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della competente autorità amministrativa, salvi i limiti della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà.

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