Sulla stazione appaltante grava un onere motivazionale e istruttorio rafforzato in caso di esclusione di un operatore economico per “grave illecito professionale” (T.A.R. Marche, sez. I, sent. 4 dicembre 2019 – 7 gennaio 2020, n. 7)

Nell’attuale formulazione dell’art. 80, comma 5, lettera c), è rimasta ferma la previsione secondo cui le stazioni appaltanti escludono dalla procedura un operatore economico qualora dimostrino “… con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”. Nell’attuale paradigma normativo e giurisprudenziale, per l’individuazione dei “gravi illeciti professionali”, si assiste a una tendenziale riduzione delle fattispecie tipiche, normativamente previste, in favore della dilatazione dei poteri valutativi delle stazioni appaltanti. In altre parole, queste ultime sono chiamate ad individuare in concreto le condotte suscettibili di integrare un “grave illecito professionale” e, pertanto, devono soddisfare un preciso onere motivazionale, palesando le ragioni fattuali e giuridiche sottese all’esercizio dei poteri discrezionali loro attribuiti Ne consegue che, in via generale e astratta, è riconosciuta, alla stazione appaltante, la facoltà di escludere un concorrente per ritenuti “gravi illeciti professionali” anche a prescindere dalla definitività degli accertamenti compiuti; tuttavia ciò può avvenire a fronte di un’adeguata istruttoria e nel rispetto di un compiuto contraddittorio, dovendo essere tutelata in maniera effettiva la possibilità, per il soggetto destinatario del provvedimento di esclusione, di difendersi in sede procedimentale.

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