La privazione dell’insegnante di sostegno ha l’effetto, per il disabile, di vedere compromessi in astratto l’apprendimento e l’inclusione, in quanto è innegabile che senza l’assistenza personalizzata e senza la persona che si occupi di spiegare e formulare programmi e attività adeguati alla specifica patologia dell’allievo, questi si colloca nel gruppo classe in maniera del tutto diversa dagli altri, con proporzionale compromissione della sua crescita umana e culturale in relazione all’assenza dell’assistenza adeguata in spregio al dettato costituzionale di cui agli artt. 2 e 3 della Carta fondamentale. Si ché l’alunno disabile, al quale non gli sia assegnato un insegnante di sostegno, subisce una danno da relazione e un danno da sofferenza – danno non patrimoniale – che l’Amministrazione è tenuta a risarcire.
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