E’ illegittima l’esclusione della candidata partecipante al concorso per il reclutamento di personale di Polizia Penitenziaria, motivata in considerazione di un “Tatuaggio in zona non coperta dall’uniforme ai sensi dell’art. 123, comma 1, lett. c del d.lgs. 443 del 30 ottobre 1992”, nella misura in cui l’Amministrazione non ha tenuto conto del fatto che il tatuaggio fosse (al momento della prova di idoneità) in corso di rimozione ed assimilabile ad una cicatrice non connotata dalle caratteristiche e dalle qualità previste dalla norma richiamata. Peraltro, la non immediata percepibilità visiva della presenza di un tatuaggio non consente di ritenere che la sua presenza risulti in contrasto con il prototipo di figura istituzionale, il che rende irragionevole e sproporzionata, rispetto alle finalità presidiate dalla disciplina di riferimento, l’esclusione della candidata dal concorso.
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