L’annullamento in autotutela di un permesso a costruire, per intervenuta comunicazione antimafia, è un atto di ritiro vincolato ed accertativo della temporanea incapacità giuridica del soggetto ad essere destinatario di provvedimenti amministrativi ampliativi, che prescinde, dunque, dall’operatività dei presupposti nonché dei limiti applicativi dell’art. 21-novies della legge n. 241 del 1990. A seguito della comunicazione antimafia, la pubblica amministrazione non può, pertanto, rilasciare alcun titolo legittimante lo svolgimento di una qualsiasi attività economica o commerciale e, allorchè già emesso, è ineludibile il suo ritiro, stante la sua sostanziale incompatibilità con lo status di destinatario di una interdittiva antimafia.
Post correlati
Tutela della riservatezza e violazione dei dati personali (GPDP, Provvedimento n. 659 del 2 novembre 2024)
29 Novembre 2024
La Corte di Cassazione si pronuncia circa la competenza territoriale relativa ad una diffamazione commessa attraverso una trasmissione televisiva (Cassazione penale sez. V – 10 ottobre 2024 – 14 novembre 2024, n. 41956)
29 Novembre 2024
La Corte di Cassazione ritiene manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, commi 1-bis e 3, e 19, comma 5, d.lgs. n. 159 del 2011 (Cass. Pen., sez. V, 1 ottobre 2024 – 6 novembre 2024, n. 40763)
29 Novembre 2024
LA CORTE COSTITUZIONALE HA DECISO LE QUESTIONI DICOSTITUZIONALITÀ DELLA LEGGE SULL’AUTONOMIADIFFERENZIATA
29 Novembre 2024
La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di sistemi nazionali di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti (CGUE, Quinta Sezione, 7 novembre 2024, C-126/23)
29 Novembre 2024