L’art. 1, comma 325, della legge n. 311/2004 “secondo l’interpretazione ormai consolidata dal Consiglio di Stato e, dunque, in base al diritto vivente – anziché disporre in modo retroattivo il riconoscimento dell’indennità giudiziaria durante i periodi di astensione obbligatoria a tutte le lavoratrici in maternità, ha riconosciuto tale spettanza solo per l’avvenire”. Non è possibile, infatti, dedurre dall’intervento dell’art. 1, comma 325, l. n. 311 del 2004 a favore dei magistrati assenti per maternità, l’intento del legislatore di rimuovere una situazione di illegittima disparità di trattamento o ritenere che il fatto che l’astensione obbligatoria sia stata fruita prima della novella legislativa non implichi che la situazione giuridica si sia consumata o che sia maturato un diritto quesito dello Stato a trattenere la retribuzione; al contrario, la novella legislativa costituisce manifestazione della discrezionalità del potere legislativo nel collocare nel tempo le innovazioni legislative.
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