L’art. 120, comma 2-bis, cod. proc. amm. – oggi abrogato dal D.L 18 aprile 2019 n. 32 – non contrasta con i principi di diritto eurounitario stabiliti per le procedure di ricorso contro atti di procedure di affidamento di contratti pubblici. L’onere di impugnare l’ammissione di un concorrente alla gara è compatibile con il diritto europeo, osservando in particolare che non vi è contrasto tra il c.d. rito sulle ammissione alla gara ed i principi di accessibilità ed efficacia dei ricorsi sanciti dagli artt. 1, par. 3, e 2 quater della direttiva 89/665, come modificati dalla direttiva 2007/66, a condizione che i provvedimenti emessi in tale fase siano accompagnati dall’esposizione dei motivi pertinenti, così da garantire che gli interessati possano conoscere dei vizi di legittimità eventualmente verificatisi, ed anche se per effetto dell’inutile decorso del termine previsto per reagire in sede giurisdizionale ogni ulteriore contestazione sia preclusa.
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