La Suprema Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in tema di determinazione dell’assegno di mantenimento, in fase di separazione con addebito a carico di uno dei coniugi, afferma che non è sufficiente fare ricorso a mere documentazioni fiscali per quantificare l’assegno predetto, ma occorre fare riferimento al reddito complessivamente inteso e determinato a sua volta in base a fattori di vario genere, tra cui torna ad avere rilevanza il tenore di vita coniugale riguardante il periodo precedente alla separazione.
In particolare la Corte ritiene che “in tema di separazione tra coniugi, al fine della quantificazione dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, il giudice del merito deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell’assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell’onerato”, cosicchè “il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito (sia pure molto elevato) emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell’onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti (quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso)”