Il provvedimento con il quale il Ministero della giustizia accoglie una richiesta di assistenza giudiziaria, avanzata dall’autorità straniera (indiana), non può essere ritenuto illegittimo sul presupposto che la fattispecie configuri una ipotesi di rifiuto obbligatorio di cui all’art. 723 c.p.p. In materia penale, infatti, i rapporti giurisdizionali con Stati terzi, sono regolati dall’art. 696 c.p.p. che stabilisce un principio generale di prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto nazionale. Trova, dunque, applicazione la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, che all’art. 46, accorda al Ministero della giustizia un potere ampiamente discrezionale, individuando solo ipotesi di rifiuto facoltativo.
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