Il giudice deve motivare la sussistenza della pericolosità quando è trascorso molto tempo dai fatti contestati. (Cass. Pen., Sez. II, 15 maggio-24 maggio 2019, n. 23110)

In tema di colpevolezza per esser stato coinvolto in un’associazione di tipo mafioso, qualora intercorra un notevole lasso di tempo tra la data di emissione del provvedimento coercitivo e i fatti contestati, il giudice deve comunque motivare in ordine alla rilevanza del tempo trascorso, da valutare in relazione alla connotazione della consorteria ed al ruolo rivestito dall’indagato, sull’esistenza e sull’attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui non risulti una dissociazione espressa dal sodalizio.

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