Il richiamo all’art. 53 del Codice dei contratti nella parte in cui esso rinvia alla disciplina degli artt. 22 e seguenti della l. 241/90, non può condurre alla generale esclusione dell’accesso civico della materia degli appalti pubblici. Ciò anche in ragione del fatto che non è ipotizzabile una interpretazione “statica” e non costituzionalmente orientata delle disposizioni vigenti in materia di accesso allorché, intervenuta la disciplina del d. lgs 97/2016, essa non risulti correttamente coordinata con l’art. 53 codice dei contratti e con la ancor più risalente normativa generale sul procedimento: sarebbe questa la strada per la preclusione dell’accesso civico ogni qualvolta una norma di legge si riferisca alla procedura ex artt. 22 e seguenti L. 241/90. L’accesso civico può, dunque, essere esercitato anche con riferimento agli atti di gara pubblica da parte di un soggetto che non ha partecipato alla procedura.
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