Il Consiglio di Stato è chiamato a pronunciarsi sulla (il)legittimità di un’istanza di affissione di cinquecento manifesti da parte di una Onlus nell’ambito di una campagna di sensibilizzazione sul tema dell’interruzione volontaria della gravidanza. In particolare, gli atti impugnati – ritenuti dai giudici amministrativi rispettosi del principio costituzionale di libertà di manifestazione del pensiero – attengono alla corretta utilizzazione di spazi pubblici di proprietà comunale nel rispetto del generale canone di ‘normale continenza espressiva’ caratterizzante la fisiologica dialettica democratica. Ed infatti, la libertà di espressione – nel rispetto dei principi espressi dalla Corte Costituzionale italiana e dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo – è soggetta a restrizioni, formalità e condizioni stabilite dall’autorità pubblica. Tali limiti risultano necessari in una società democratica proprio al fine di proteggere l’interesse pubblico superiore, la reputazione ed i diritti altrui. Conseguentemente, viene ritenuto costituzionalmente legittimo l’art. 3 del D.Lgs. 507/1993 che “del tutto ragionevolmente consente agli enti locali di regolare e porre limiti per particolari forme pubblicitarie in relazione alle esigenze di pubblico interesse”. In definitiva, sulla scorta del potere riconosciuto all’amministrazione comunale di stabilire limitazioni e divieti a particolari forme pubblicitarie per esigenze di pubblico interesse, i giudici di Palazzo Spada concludono per la legittimità dell’esercizio da parte dell’ente del potere di regolazione di affissione di manifesti sul territorio di riferimento, nonché della delibera assembleare nella parte in cui limita il contenuto delle affissioni a tutela di interessi fondamentali della persona.
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