La Corte costituzionale si pronuncia in tema di diritto all’istruzione delle persone con disabilità ed sua effettiva fruibilità (Corte cost. sent., 20 febbraio 2019 – 11 aprile 2019, n. 83)

Va dichiarata infondata la questione sollevata dalla Regione Veneto con riferimento all’articolo 1, comma 70, della legge n. 205 del 2017 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) che prevedeva lo stanziamento per un solo anno, in considerazione della complessa fase di passaggio dalle Province alle Regioni delle funzioni relative agli alunni con disabilità e, comunque, a fronte della garanzia di una copertura finanziaria certa e quantificata per l’anno di riferimento. Come affermato già in precedenti pronunce, questa Corte ha risottolineato la natura fondamentale del diritto all’istruzione delle persone con disabilità, garantito dall’art. 38 Cost. e tutelato anche dall’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18. Ha altresì ribadito che, nell’attuazione di tale diritto fondamentale, il legislatore, chiamato a predisporre gli strumenti anche finanziari necessari alla sua effettiva realizzazione, è tenuto ad assicurare la tutela del nucleo essenziale di tale diritto, che comprende anche il servizio di trasporto scolastico e di assistenza. L’effettiva fruibilità del nucleo indefettibile dei diritti delle persone con disabilità non può dipendere da scelte finanziarie che il legislatore compie con previsioni che lasciano «incerta nell’an e nel quantum la misura della contribuzione» (sentenza n. 275 del 2016).

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