È illegittimo l’art. 23, comma 6, del d.l. n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, nella legge n. 132 del 2015, nella parte in cui non prevede che l’ottavo comma dell’art. 545 cod. proc. civ., in materia di pignoramento dei crediti transitati su conto corrente, si applichi anche alle procedure esecutive aventi ad oggetto prestazioni pensionistiche pendenti alla data di entrata in vigore del predetto decreto. L’esigenza di salvaguardare l’affidamento nella certezza giuridica di chi ha avviato il pignoramento nella piena vigenza della disciplina antecedente che lo consentiva, non supera il vaglio di costituzionalità che ha ispirato il diverso regime temporale previsto per le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2015 recede nel bilanciamento tra valori costituzionalmente protetti, rispetto al principio costituzionale di tutela del fine solidaristico di garantire l’emancipazione dal bisogno del pensionato.
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