Sequestro di persona a scopo di estorsione e il divieto di prevalenza delle generiche sulla recidiva reiterata  (Corte costituzionale, sent. 16 ottobre 2025, n. 151)

Con la sentenza in oggetto, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 69, co.4 del Codice penale nella parte in cui prevede, relativamente al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata.

Nello specifico, il divieto di prevalenza delle attenuanti previsto all’articolo 62-bis del codice penale, viola il principio di proporzionalità perché “la reazione sanzionatoria a un fatto di reato, pur offensivo del bene giuridico e colpevolmente realizzato, non deve risultare eccessiva rispetto alla concreta gravità oggettiva e soggettiva del fatto”.

Inoltre risulta violato il principio di eguaglianza perché risulta irragionevole applicare il medesimo severo trattamento sanzionatorio a due soggetti, recidivi reiterati e autori di un identico fatto di sequestro estorsivo, qualora a vantaggio di uno solo di essi ricorressero anche i presupposti per un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto all’aggravante della recidiva reiterata, e del principio di offensività (art. 25, II comma, Cost.) per il quale la pena deve sempre costituire la risposta a un singolo “fatto” di reato e non una misura per controllare la pericolosità sociale del suo autore.

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