Con la sentenza in oggetto, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 69, co.4 del Codice penale nella parte in cui prevede, relativamente al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata.
Nello specifico, il divieto di prevalenza delle attenuanti previsto all’articolo 62-bis del codice penale, viola il principio di proporzionalità perché “la reazione sanzionatoria a un fatto di reato, pur offensivo del bene giuridico e colpevolmente realizzato, non deve risultare eccessiva rispetto alla concreta gravità oggettiva e soggettiva del fatto”.
Inoltre risulta violato il principio di eguaglianza perché risulta irragionevole applicare il medesimo severo trattamento sanzionatorio a due soggetti, recidivi reiterati e autori di un identico fatto di sequestro estorsivo, qualora a vantaggio di uno solo di essi ricorressero anche i presupposti per un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto all’aggravante della recidiva reiterata, e del principio di offensività (art. 25, II comma, Cost.) per il quale la pena deve sempre costituire la risposta a un singolo “fatto” di reato e non una misura per controllare la pericolosità sociale del suo autore.

