La legge costituzionale n. 1 del 2022 e la novella dell’art. 9 Cost.: questioni aperte sulla modificabilità dei principi fondamentali. Qualche certezza giuridica e (non pochi) dubbi di politica del diritto

Il presente lavoro, dopo aver ricostruito la portata generale della legge costituzionale n. 1 del 2022 – cogliendo in essa tratti riconducibili ora alle “revisioni-bilancio” ora alle “revisioni-programma” –, si interroga sulla questione della modificabilità dei principi fondamentali della Costituzione, a partire dalla distinzione tra “principi fondamentali” e “principi supremi”, questi ultimi i soli insuscettibili di revisione costituzionale “nel loro contenuto essenziale” (secondo la lezione della nota sentenza 1146/1988 della Corte costituzionale). Sebbene, nel caso di specie, non si produca alcun sovvertimento dei principi supremi, è bene evidenziare la necessaria cautela, in termini di politica del diritto, che deve circondare siffatte modifiche costituzionali, sicché viene ad essere revocata in dubbio l’opportunità della novella dell’art. 9, specie alla luce di un periglioso contesto di “revisionismo costituzionale” frutto di un lungo “interregno” politico-istituzionale.

This work, after having reconstructed the general scope of the constitutional law n. 1 of 2022 – capturing in this constitutional amendment features attributable both to so-called “revisioni-bilancio” and to “revisioni-programma” –, questions the matter of the modifiability of the fundamental principles of the Constitution, starting from the distinction between “fundamental principles” and “supreme principles”, the latter the only ones insusceptible to constitutional revision “in their essential content” (according to the lesson of the well-known sentence 1146/1988 of the Constitutional Court). Although, in the present case, there is no subversion of the supreme principles, it is good to highlight the necessary caution, in terms of legal policy, which must surround such constitutional modifications, so that the appropriateness of the revision of the art. 9, especially in the light of a perilous context of “constitutional revisionism” resulting from a long political-institutional “interregnum”.

Paolo Piluso Autore