Breve nota a margine delle disposizioni emanate dallo Stato per contrastare la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 Spunti per alcune riflessioni gius-filosofiche

La recente disciplina adottata dallo Stato per arginare la pandemia pone diversi problemi; alcuni riguardano la stessa architettura delle fonti del diritto, altri interessano la gerarchia dei beni e dei valori fatta propria e declinata dall’Ordinamento giuridico positivo.
Il parziale sacrificio e/o la sospensione di alcuni diritti costituzionalmente garantiti, infatti, avvenuta con legge ordinaria, scardina i canoni e le garanzie che sono propri dello Stato di diritto e in particolare dell’Ordinamento costituzionale.
Il fatto, poi, che tali sacrifici e tali sospensioni, nel tempo dell’emergenza, siano avvenute per la tutela della vita e della salute delle persone, anche contro una loro eventuale volontà contraria, dà conto di come il bene supremo fatto proprio e assunto dall’Ordinamento medesimo non sia stato rappresentato dalla libertà in quanto autodeterminazione – come alcune sentenze della Corte costituzionale pure avevano affermato nel passato – ma piuttosto la vita e la salute individuali quali beni in sé, vale a dire considerate non solamente sotto il mero profilo della sanità pubblica, quale analogato dell’ordine pubblico kantianamente inteso, ma anche come bene indisponibile che la persona deve preservare nel proprio stesso interesse.


The recent discipline adopted by the state to stem the pandemic poses several problems; some concern the same architecture as the sources of law, others concern the hierarchy of goods and values adopted and declined by the positive legal order. The partial sacrifice and / or suspension of some constitutionally guaranteed rights, in fact, occurred with ordinary law, undermines the fees and guarantees that are proper to the Rule of Law and in particular to the Constitutional Order.
The fact, then, that these sacrifices and such suspensions, in the time of the emergency, occurred for the protection of people’s life and health, even against their possible contrary will, gives an account of how the supreme good made its own and assumed the Order itself was not represented by freedom as self-determination (as some sentences of the Constitutional Court had also affirmed in the past) but rather individual life and health as goods in themselves, that is to say considered not only from the mere point of view of public health, as an analogue of public order Kantianly understood, but also as an unavailable good that the person must preserve in his own interest.

Rudi Di Marco Autore