Rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nel processo di appello e prova tecnica: lo “stato dell’arte” – dopo la sentenza Pavan- (anche) sulla pretesa neutralità della perizia (Nota a Cass., Sez. Un., c.c. 28 gennaio 2019 (dep. 2 aprile 2019), n. 14426, Pres. Carcano, Rel. Rago, Ric. Pavan)

La sentenza in esame ha risolto alcune delle problematiche interpretative generate dall’introduzione dell’art. 603, co. 3-bis, c.p.p. -in tema di rinnovazione dell’istruttoria in appello- con particolare riguardo alla possibilità di estendere l’ambito di applicazione della nuova disposizione anche alle dichiarazioni provenienti dai “testimoni tecnici”. Il tema si era imposto anche al fine di verificare la tenuta del giudizio di appello penale rispetto ai canoni del giusto processo. Inoltre, i giudici della Suprema corte hanno colto l’occasione per criticare l’indirizzo giurisprudenziale sino ad ora maggioritario secondo cui la perizia è intesa come un  mezzo di prova per natura neutro.

This judgment has resolved some of the problems of interpretation arising from the introduction of art. 603, co. 3-bis, c.p.p. – concerning the renewal of the inquiry in appeal- with particular regard to the possibility to extend the circle of application of the new disposition also to the declarations coming from the “expert witnesses”. The theme had also imposed itself to verify the estate of the judgment of appeal penalty in comparison to the canons of the fair trial. Moreover, the judges of the Supreme Court have taken the opportunity to criticize the majority of jurisprudence according to which the expert statement is considered to be a means of proof of neutral nature.